Bonus mille euro, riforma fiscale Cisl, depositato il testo. Furlan “per un fisco più equo”

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E’ stato depositato stamane alla Corte di Cassazione il testo di legge di iniziativa popolare della Cisl, parte così ufficialmente da oggi la raccolta di firme sulla riforma fiscale messa a punto dal sindacato, che punta ad estendere il bonus di mille euro all’anno a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, incapienti, sotto i 40 mila euro di reddito e all’introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre i 500 mila euro, esentando la prima casa dalle imposte.
“Per un fisco piu’ equo e giusto” è la proposta di legge popolare su cui la Cisl raccoglierà nei prossimi mesi in tutta Italia centinaia di migliaia di firme, depositata stamani (volantino). “Andiamo a presentare la nostra proposta di legge popolare per un fisco più equo e giusto” ha spiegato il Segretario generale della Cisl Annamaria Furlan alla stampa. “Il nostro obiettivo è quello di avere una legge che garantisca sotto i 40 mila euro lordi a lavoratori, pensionati, ma anche agli incapienti attraverso un assegno sociale, un bonus fiscale da mille euro”- ha spiegato Furlan – ricordando che la legge prevede anche l’introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre i 500 mila euro, esentando la prima casa dalle imposte. “Diciamo no alle tasse sulla prima casa, ma alla casa di un lavoratore o di un pensionato normale, non alle ville o ai castelli” ha tenuto a precisare la leader della Cisl.
Di seguito le parti principali del testo della proposta
Il progetto di legge di iniziativa popolare è costituito di due articoli.
Con il primo articolo si introduce un ampliamento del credito attualmente previsto dal comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.: “bonus 80 euro”), e la sua estensione ad una platea più ampia di destinatari, in particolare prevedendone l’erogazione anche ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli “incapienti”, cioè a quei contribuenti che hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati nella misura superiore alle detrazioni spettanti in base all’art. 13 del TUIR, ampliando le condizioni di fruibilità in misura piena se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro e in misura ridotta se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 50.000 euro. Il reddito complessivo, come già previsto per l’erogazione del bonus attuale, si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
Il Nuovo Assegno Familiare prende come riferimento il nucleo familiare e non l’individuo come le attuali detrazioni; ha un carattere di universalità non essendo limitato ai lavoratori dipendenti come l’attuale Assegno al nucleo familiare; consente di modulare il beneficio in maniera più specifica a favore delle famiglie con redditi medio bassi, poiché il supporto economico decresce al crescere del reddito; prevede anche un cospicuo sostegno aggiuntivo per le famiglie che presentano componenti in particolare difficoltà, ad esempio portatori di handicap e non autosufficienti.
L’articolo 2, comma 2, lettera d) delega il Governo ad introdurre un’imposta ordinaria progressiva sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato e salvaguardando, mediamente, gli imponibili di ciascuna. Impegna inoltre il Governo ad adottare norme che rimuovano gli attuali condizionamenti affinché tutte le maggiori entrate rispetto all’anno precedente rinvenienti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito con la legge di stabilità 2014 siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la metà riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l’altra metà per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.
I commi da 3 ad 8 prevedono l’iter procedurale degli schemi dei decreti legislativi del presente progetto di legge.
Il comma 9 – al fine di garantire la copertura finanziaria del progetto di legge, anche indipendentemente dall’aumento delle entrate fiscali derivanti dalla maggiore crescita economica e dall’emersione spontanea di base imponibile che potrà derivare dall’introduzione dei meccanismi di contrasto di interesse previsti dall’art. 2, comma 2, lettera g) – prevede che il Governo provveda a coprire i maggiori oneri derivanti dall’introduzione delle misure di cui all’art. 1 del progetto di legge mediante l’utilizzo del gettito della nuova imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, prevista dall’art. 2, comma 2, lettera d), e ricorrendo alla revisione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures), ad esclusione di quelli che incidono direttamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. Il comma 10 stabilisce, infine, che i decreti legislativi emanati a seguito dell’attuazione della delega di cui all’art. 2 del progetto di legge, che possano comportare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell’ambito del medesimi decreti, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

 

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